Statuto
Ultima modifica: 2023-10-25 // 02:11:43Art. 1) È costituito in seno alla sezione C.A.I. di Pietrasanta un gruppo denominato “Gruppo Speleologico Archeologico Versiliese” o, più brevemente, “G.S.A.V.” con sede attualmente in Pietrasanta. Il G.S.A.V. è una associazione non a scopo di lucro.
Art. 2) Il G.S.A.V. si prefigge i seguenti scopi:
a) l’esplorazione e lo studio dei fenomeni carsici ed ogni altra attività connessa con la speleologia. A tale scopo organizza indagini, ricognizioni ed esplorazioni di carattere speleologico, collaborando con altre associazioni speleologiche, cura la diffusione della speleologia e delle tematiche ambientali inerenti i sistemi carsici specialmente tra i giovani;
b) ricerca di grotte e stazioni all’aperto aventi interesse preistorico, sia dal punto di vista paletnologico che paleontologico; a tale scopo esso opera a stretto contatto con gli Istituti Universitari e parauniversitari del settore, ricercando la collaborazione con studiosi ed altre associazioni.
c) La difesa e la valorizzazione del patrimonio speleologico, naturalistico ed archeologico della propria regione e, in particolare, delle Alpi Apuane avvalendosi della collaborazione o interagendo con Enti o Associazioni aventi le stesse finalità.
Il Gruppo non può svolgere attività in settori diversi se non direttamente connessi a quelli sopra indicati. Tutte le prestazioni sono svolte gratuitamente.
Art. 3) Il G.S.A.V. per l’espletamento delle sue attività è diviso in due sezioni:
a) Sezione Speleologica;
b) Sezione Archeologica.
Ciascuna sezione ha un proprio Dirigente ed è tenuta all’osservanza del presente Statuto e delle norme fissate da un proprio regolamento interno.
Art. 4) Organi del Gruppo sono: l’Assemblea dei soci ed il Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo è composto da: il Presidente del Gruppo, i due dirigenti di ciascuna sezione, il Segretario, 2 Consiglieri e da un rappresentante del Gruppo presso il C.A.I..
Il Comitato Direttivo può deliberare soltanto con la maggioranza dei suoi componenti
Il Voto del Presidente in caso di parità prevale.
Il comitato direttivo del GSAV è tenuto a riunirsi almeno una volta al mese.
Art. 5) Il Presidente del Gruppo, il Segretario, i due Consiglieri ed il rappresentante presso il C.A.I.
vengono eletti ogni anno dall’Assemblea Generale dei Soci. Il dirigente di ciascuna sezione viene eletto annualmente dai rappresentanti delle rispettive sezioni. Tutti gli incarichi non sono retribuiti e possono essere riconfermati per un massimo di tre anni consecutivi. Gli eletti, qualsiasi sia la carica, devono essere soci maggiorenni.
Art. 6) Compito del Comitato Direttivo è quello di dare esecuzione, nel modo che riterrà più opportuno, a quanto deliberato dall’assemblea dei soci, convocandola qualora se ne presenti la necessità. Il Comitato potrà agire senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea in caso di estrema urgenza e gravità e, comunque, dovrà rendere conto del proprio operato nel corso della prima assembla utile.
Art. 7) Il Presidente è colui che, di norma, presiede le assemblee, coordina le riunioni e l’attività del Comitato e rappresenta il G.S.A.V. verso terzi e negli affari civili e penali. Non può assumere iniziative personali ed agisce sempre nel nome del Gruppo e nei limiti del mandato conferitogli.
Art. 8) I Dirigenti di Sezione (Archeologica e Speleologica) hanno il compito di programmare e coordinare sul piano pratico l’attività all’interno della propria sezione e la rappresentano all’interno del Comitato Direttivo. A fine anno presentano all’assemblea una relazione sull’attività svolta, un bilancio consuntivo ed un rendiconto dei magazzini forniti dai responsabili dei magazzini e delle biblioteche delle sezioni.
Art. 9) Il Segretario cura tutte le pratiche e le operazioni di segreteria relative all’attività del Gruppo; in particolare redige i verbali e cura la corrispondenza.
Art. 10) L’Assemblea Generale dei soci è convocata di norma una volta l’anno ed in via straordinaria quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei soci. Il Comitato Direttivo è tenuto ad avvertire tramite comunicazione scritta tutti i soci almeno 15 giorni prima della data prestabilita.
Art. 11) Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere prese a maggioranza dei voti espressi ed in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, compresi i rappresentati su delega. In seconda convocazione l’Assemblea è valida con qualsiasi numero di soci presenti.Le deleghe devono essere convalidate dal Presidente dell’Assemblea all’inizio della stessa. Ogni socio ha la facoltà di rappresentare per delega massimo 1 voto.
Art. 12) Per essere soci del Gruppo bisogna presentare una domanda scritta al Comitato Direttivo. Sulla domanda di iscrizione si pronuncerà la prima Assemblea dei Soci che dovrà motivare la decisione assunta. Per l’iscrizione alla sezione Speleologica occorre essere soci del C.A.I..Tutti i soci hanno diritto, in assemblea, ad esprimere un voto. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
Art. 13) Tutti i soci pagano una quota annua il cui ammontare viene stabilito dall’Assemblea di anno in anno.Il socio che entro l’assemblea ordinaria successiva non avrà rinnovato il pagamento sarà considerato dimissionario.
Art. 14) L’assemblea, su proposta del Comitato Direttivo può deliberare l’espulsione di un socio che si sia reso responsabile di un grave danno morale o materiale nei confronti del Gruppo o che abbia operato in aperta violazione del presente statuto o dei regolamenti in quel momento in vigore. La deliberazione dell’assemblea è inappellabile.
Art. 15) Costituisce provente del G.S.A.V. le quote sociali, lasciti, donazioni, contributi ed ogni eventuale entrata inerente all’attività sociale. È patrimonio del G.S.A.V. qualsiasi strumento scientifico o qualsiasi altra attrezzatura sociale e, come patrimonio sociale, tutto quanto viene vincolato ad esclusivo uso da parte del Gruppo per lo svolgimento della propria attività.
Sono patrimonio del gruppo, inoltre, loghi, marchi, immagini, rilievi di grotte rilevate dai soci e quant’altro prodotto nel corso delle attività sociali. Qualsiasi danno arrecato al patrimonio del Gruppo o ad altro materiale comunque in uso al G.S.A.V. dovrà essere prontamente risarcito.
Art. 16) Il Patrimonio sociale, per quanto riguarda le attrezzature, viene gestito separatamente dalle due sezioni. Le entrate sono gestite dal Comitato Direttivo che le ripartisce a seconda delle esigenze evidenziate nel bilancio preventivo per entrambe le sezioni. In occasione dell’assemblea annuale il Comitato Direttivo presenta un bilancio consuntivo.
Eventuali utili o avanzi di gestione non potranno in alcun caso essere distribuiti, anche indirettamente, ma dovranno essere impiegati solo per le attività istituzionali.
Art. 17) Ogni socio del G.S.A.V. si assume per intero ogni responsabilità derivante dai rischi che le attività del Gruppo comportano.
Art. 18) L’Assemblea può richiedere variazioni del presente Statuto con tre quarti dei voti favorevoli. Fanno eccezione solamente il presente articolo e quello relativo allo scioglimento dell’associazione per la modifica dei quali è necessaria l’unanimità.
Art. 19) Per deliberare lo scioglimento del G.S.A.V. occorre il voto favorevole di tutti i soci. In caso di scioglimento del gruppo tutto quanto il patrimonio del Gruppo verrà devoluto ad Enti od Associazioni indicate dalla stessa Assemblea che lo ha deliberato.
Art. 20) Il presente Statuto diviene operante e valido ad ogni effetto dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
Art. 21) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.